In attesa delle determinazioni del Ministero della Salute in materia di Aracnidi Pericolosi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 1 agosto 2003, n. 213, non sono ammessi nei locali della manifestazione specie di aracnidi appartenenti ai seguenti generi (clicca qui)
TESTO DEL DECRETO convertito in legge il 01/08/2003 convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2003, n.213., in vigore dal 13/08/2003 (clicca qui)
Animali - Custodia e detenzione - Pericolosità della specie - Responsabilità penale
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni (detenzione di animali pericolosi per la salute e per l'incolumità pubblica), il giudice non deve compiere alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel decreto emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6, nulla rilevando, poi, una volta che tale elemento risulti accertato, le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta (nella specie, trattavasi della detenzione di due leoni).
*Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14426 (ud. 11 febbraio 2004) Ric. ChiaroTti. (Mass. Redaz.). (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6) (1), in Riv. pen 2004, 613.
